Il Comune di Bagheria(Palermo) aveva presentato una richiesta di sospensiva contro la zona rossa stabilita dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a seguito dell’incremento di casi nel territorio.
Il presidente del Tar Palermo Calogero Foti, però, ha respinto tale richiesta. L’udienza collegiale è fissata per il 20 maggio prossimo.
Il ricorso del Comune
Il Comune di Bagheria sostiene, alla luce dell’istituzione della zona rossa, che l’ordinanza è stata adottata “in violazione degli assetti regolatori e rende la irreversibile compromissione degli interessi alla cui cura il Comune di Bagheria è istituzionalmente preposto“.
Il tutto in considerazione del fatto “la classificazione della città metropolitana di Palermo e con essa il Comune di Bagheria nell’ambito della cosiddetta zona rossa preclude lo svolgimento di una vastissima platea di attività economiche ritenute non essenziali, oltre a limitare ulteriormente, rispetto alle previsioni applicabili alla zona arancione, la possibilità di movimento dei cittadini e la fruizione del servizio scolastico“.
La risposta del Tar
Non tarda ad arrivare la risposta del Tar, di stampo negativo rispetto alla richiesta: si rigetta quanto sostenuto dal Comune di Bagheria.
Questo perché “il presidente della Regione ha adottato l’ordinanza impugnata sulla base di precise segnalazioni, di natura medico-legale, ricevute dal Dipartimento ASOE nei giorni 8 e 9 aprile 2021, laddove viene richiamato, non solo il dato epidemiologico aggiornato della area metropolitana di Palermo, con un’incidenza settimanale dei contagi pari a 246,61 ogni 100mila abitanti’ (in effetti inferiore alla soglia – di 250 contagi settimanali – indicata dalla legge), ma anche la sussistenza delle condizioni previste dal decreto legge 44/2021 dove è riscontrata ‘circolazione di varianti di SARS-CoV-2’, tale da determinare ‘alto rischio di diffusività’ o induzione di ‘malattia grave’. Queste motivazioni appaiono, a prima vista, adeguate per giustificare le disposizioni contenute nell’ordinanza del presidenza“.