Il Tar respinge ricorso del Comune di Bagheria la zona rossa rimane in vigore


Il Comune di Bagheria(Palermo) aveva presentato una richiesta di sospensiva contro la zona rossa stabilita dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a seguito dell’incremento di casi nel territorio.

Il presidente del Tar Palermo Calogero Foti, però, ha respinto tale richiesta. L’udienza collegiale è fissata per il 20 maggio prossimo.

Il ricorso del Comune

Il Comune di Bagheria sostiene, alla luce dell’istituzione della zona rossa, che l’ordinanza è stata adottata “in violazione degli assetti regolatori e rende la irreversibile compromissione degli interessi alla cui cura il Comune di Bagheria è istituzionalmente preposto“.

Il tutto in considerazione del fatto “la classificazione della città metropolitana di Palermo e con essa il Comune di Bagheria nell’ambito della cosiddetta zona rossa preclude lo svolgimento di una vastissima platea di attività economiche ritenute non essenziali, oltre a limitare ulteriormente, rispetto alle previsioni applicabili alla zona arancione, la possibilità di movimento dei cittadini e la fruizione del servizio scolastico“.

La risposta del Tar

Non tarda ad arrivare la risposta del Tar, di stampo negativo rispetto alla richiesta: si rigetta quanto sostenuto dal Comune di Bagheria.

Questo perché “il presidente della Regione ha adottato l’ordinanza impugnata sulla base di precise segnalazioni, di natura medico-legale, ricevute dal Dipartimento ASOE nei giorni 8 e 9 aprile 2021, laddove viene richiamato, non solo il dato epidemiologico aggiornato della area metropolitana di Palermo, con un’incidenza settimanale dei contagi pari a 246,61 ogni 100mila abitanti’ (in effetti inferiore alla soglia – di 250 contagi settimanali – indicata dalla legge), ma anche la sussistenza delle condizioni previste dal decreto legge 44/2021 dove è riscontrata ‘circolazione di varianti di SARS-CoV-2’, tale da determinare ‘alto rischio di diffusività’ o induzione di ‘malattia grave’. Queste motivazioni appaiono, a prima vista, adeguate per giustificare le disposizioni contenute nell’ordinanza del presidenza“.

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