Dal 1° aprile 2022 cessa l’obbligo di green pass per il consumo di cibo e bevande all’aperto, per accedere a negozi e uffici pubblici, per utilizzare i mezzi di trasporto. È quanto stabiliscono le nuove norme contenute nel D.L. n. 24 del 2022, tese al superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissato per il 31 marzo. Il green passa base verrà richiesto, oltre che per i luoghi di lavoro (con possibilità di smart working semplificato fino al 30 giugno), per l’accesso, fino al 30 aprile, a ristoranti al chiuso e a mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Quello rafforzato servirà, sempre fino al 30 aprile, solo per alcune attività.
Infatti, con il D.L. n. 24/2022, oltre a sancire, il 31 marzo 2022, la fine dello stato d’emergenza durato più di due anni, fermo restando, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità, per il Ministero della Salute, di adottare ordinanze, vengono stabilite alcune nuove regole per l’accesso ai luoghi pubblici, alle attività ricettive e sportive, nonché ai luoghi di lavoro.
Proviamo a sintetizzare le nuove regole, anche con l’aiuto di una grafica, tenendo ben presente che, se i contagi dovessero salire in maniera esponenziale, non è una ipotesi remota l’introduzione di nuove restrizioni.
Attività ricettive, commerciali e sportive
Dal 1° aprile non è più richiesto alcun tipo di green pass, né base né rafforzato, per l’accesso alle seguenti attività:
- consumo di cibo e bevande all’aperto;
- attività sportive outdoor;
- negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;
- hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
- trasporto pubblico locale, metropolitane autobus e tram.
Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati, salvo alcune eccezioni (art. 9-ter.1, 4-ter.1 e 4-ter.2 D.L. n. 44/2021);
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
Abolito, dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto), il green pass base per l’accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), banche e poste.
Sempre dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
b) convegni e congressi;
c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Obbligo di indossare le mascherine
Resta confermato l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare le mascherine di tipo FFP2 “in tutti i luoghi al chiuso”, tranne in case private e scuole (che hanno regole proprie).
Inoltre, sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:
- l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
- l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
- gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- eventi e competizioni sportive.
L’obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Non hanno l’obbligo di indossare mascherine:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- le persone che stanno svolgendo attività sportiva.
Fino al 30 aprile 2022, devono essere indossate mascherine, anche chirurgiche, in sale da ballo e discoteche ad eccezione del momento del ballo.
Novità per i lavoratori
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.
Inoltre, è possibile ricorrere, fino al 30 giugno allo smart working semplificato.
L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per le seguenti categorie:
- personale della scuola;
- personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
- polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
- personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.
Invece, per il personale sanitario e delle RSA, l’obbligo permane fino al 31 dicembre 2022.