Il dispositivo attuativo, tecnicamente un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio, spiega che per accedere al sostegno economico, i nuclei familiare dovranno avere quei requisiti di reddito Isee “alla presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio”. Nel decreto si stabilisce come l’Inps abbia 15 giorni di tempo per mettere a punto i modelli attraverso cui inviare domanda per ricevere l’assegno. Il genitore o il legale rappresentante del bebè saranno tenuti ad autocertificare (eventualmente con la documentazione necessaria) il possesso dei requisiti; sarà poi l’Inps a verificare che la dichiarazione sostitutiva ai fini Isee sia aggiornata e che permanga nel tempo il possesso dei requisiti.
Una volta accettata la domanda, lo stesso Istituto lo verserà con cadenza mensile “a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione”. Perché l’assegno arrivi a decorrere dal giorno della nascita (o dall’ingresso nel nucleo familiare) del figlio, è necessario che la domanda sia presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla pubblicazione del decreto (cioè dal 10 aprile). Qualora si presentasse la domanda fuori da quel termine, l’assegno partirà soltanto a partire dal mese di presentazione della domanda stessa e si perderebbero gli assegni precedenti. Inps, al via il voucher per la maternità: 600 euro al mese, per sei mesi
Il beneficio decade non solo se vengono meno i requisiti economici, ma anche in caso di revoca dell’adozione, decadenza della responsabilità genitoriale, affidamento del figlio ad altre persone, affidamento esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda. Quest’ultimo, però, può presentare nuovamente la domanda e – qualora abbia anch’esso i requisiti Isee – accedere al bonus. Spetta al genitore che ha effettuato la richiesta comunicare all’Inps “tempestivamente” il venir meno dei requisiti per ricevere l’assegno.
Nel testo è prevista anche una clausola di salvaguardia: l’Inps deve monitorare mensilmente l’andamento delle spese, comunicandole al Tesoro e al Ministero del Lavoro. La Stabilità prevedeva un onere di 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni il 2016, 1.012 milioni per il 2017 e per il 2018, quindi di nuovo 607 milioni per il 2019 e 202 milioni per il 2020. Qualora per tre mesi il monitoraggio mostrasse un superamento delle spese rispetto alle previsioni, scatterebbe il blocco delle domande fino a una nuova assegnazione di risorse o alla rideterminazione dell’assegno mensile o dei parametri Isee per accedervi.