Il secondo giorno di vigilanza nel territorio Comunale di Ficarazzi (PA) del Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria ( N.O.G.R.A. ) coordinato dal Dirigente Principale Regionale Sicilia Fiorella Maurizio e dal suo Vice Dirigente Capo Li Volsi Aurelio ha visto impegnate alcune pattuglie nelle prime ore mattutine per verificare alcune segnalazioni di abbandono e maltrattamenti ricevute alla loro centrale operativa da parte del Comando di Polizia Municipale e della Stazione Carabinieri di Ficarazzi. Nel primo pomeriggio il Nucleo Operativo Regionale è stato affiancato dal Nucleo Provinciale di Palermo coordinato dal Vice Dirigente Provinciale Palermo Coffaro Rosa impegnato in diversi controlli zoofili dove i conduttori dei cani hanno avuto un atteggiamento di collaborazione nei controlli. Il N.O.G.R.A. ricorda ai cittadini che la mancata iscrizione del cane all’anagrafe canina entro centottanta giorni dalla nascita degli animali o entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio Regionale Sicilia ed il mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, Commi 1 e 7 della Legge Regionale n15/2000 e S.M.I. comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 86,00 ad un massimo di € 520,00. La sanzione cambia se il cane appartiene a razze particolarmente aggressive individuate con il Decreto di cui all’articolo 4, che possano essere utilizzati per combattimenti., ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 Commi 1 e 8, Legge Regionale n15/2000 e S.M.I è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 2,887 ad un massimo di € 17,325,00. Inoltre rammenta che per l’abbandono dei cani e dì qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per effetti dell’art 9, Commi 1,2,3 e 4, Legge Regionale n15/2000 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 578,00 ad un massimo di € 1.733,00. Nella prossima settimana si intensificheranno anche i controlli per mancata rimozione degli escrementi dell’animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, Commi 2 e 5 della Legge Regionale n. 15/2000 e S.M.I è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 58,00 ad un massimo di € 173,00.
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