Art. 37 Statuto Regione Siciliana
1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2. L’imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.
Come mai questo articolo non viene veramente attuato?
Allora prossimi candidati alla camera dei deputati o al senato, vi invito a commentare tale riflessione e a dare liberamente il vostro commento anche sulle pagine facebbok del nostro blog.
Carmelo Pantano