Dichiarato inammissibile il ricorso al TAR presentato dall’ex Comandante della Polizia Municipale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sezione terza, si è definitivamente pronunciato sul ricorso presentato da Pietro Bevilaqua per l’annullamento della determina sindacale n. 16 del 2 aprile 2013, di annullamento in autotutela della determina sindacale n. 9 dell’8 maggio 2012, avente ad oggetto conferimento incarico di comandante a tempo pieno e determinato della polizia municipale del Comune di Ficarazzi, dichiarando lo stesso ricorso  inammissibile. Alleghiamo di seguito il testo completo della sentenza.

N. 01126/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00729/2013 REG.RIC

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2013, proposto da Bevilacqua Pietroantonio, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Bertuglia, presso il cui studio, sito in Palermo, via G. di Giovanni n. 14, è elettivamente domiciliato;

contro

il Comune di Ficarazzi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Comandè, presso il cui studio, sito in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

Fabio Fazio, non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

- della determina sindacale n. 16 del 2 aprile 2013, di annullamento in autotutela della determina sindacale n. 9 dell’8 maggio 2012, avente ad oggetto conferimento incarico di comandante a tempo pieno e determinato della polizia municipale del Comune di Ficarazzi;

- della determina sindacale n. 13 del 20 marzo 2013 di revoca della determina sindacale n. 12 del 18 marzo 2013 di nomina responsabile servizio e contestuale conferimento di incarico di posizione organizzativa dell’area polizia municipale al ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;

Visti i documenti e le memorie difensive depositati in giudizio dalle parti in vista della trattazione dell’istanza cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 il Cons. dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Dato avviso di ciò ai difensori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito T.a.r.;

Visto il disposto di cui all’art. 63, c. 1, d. lgs. 165/2011 ai sensi del quale: “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni … incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi…”;

Rilevato che la presente controversia ha ad oggetto la revoca di incarico dirigenziale che il ricorrente aspira a conservare;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, spettando la cognizione del ricorso al giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità ed i termini di cui all’art. 11, c. 2, c.p.a.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati: Nicolo’ Monteleone, Presidente,Federica Cabrini, Consigliere, Estensore Giuseppe La Greca, Primo Referendario



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