Rifiuti, “no” del Tar alla decadenza dei sindaci: accolto parzialmente il ricorso del Comune
La prima sezione del Tar, presieduta da Calogero Ferlisi, ha parzialmente sospeso l’efficacia della ordinanza emessa il 7 giugno scorso dal presidente della Regione Musumeci in qualità di commissario per l’emergenza rifiuti, nella parte in cui prevede la decadenza per i sindaci che entro il 31 luglio non trasmettono alla Regione i contratti con le ditte private selezionate per portare fuori dalla Sicilia l’immondizia indifferenziata in eccedenza.
Il provvedimento del Tar, dopo i ricorsi presentati dal Comune di Palermo e da quello di Catania, blocca le sanzioni ai Comuni in attesa della trattazione in sede di camera di consiglio, che si terrà il prossimo 13 settembre. Il giudice amministrativo ha deciso di concedere la sospensiva perché, si legge nel decreto, “sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione dell’istanza cautelare fino alla predetta camera di consiglio”.Tuttavia, il Tar riconosce “l’efficacia di ogni altra disposizione impartita con l’ordinanza impugnata, considerate le forti ed articolate motivazioni che la sorreggono”. Ovvero l’imminente saturazione delle discariche siciliane, dovuta alla bassa percentuale di raccolta differenziata. Tant’è che, secondo il Tar, l’ordinanza “impone doverosamente” ai Comuni che non abbiano raggiunto almeno il 30% di differenziata di portare altrove i rifiuti.”Dal limitato ed interinale accoglimento della misura cautelare (cioè della parziale sospensione dell’ordinanza solo nella parte riguardante la decadenza dei sindaci, ndr) – mette nero su bianco Ferlisi – non sembra possa derivare alcun serio inconveniente per l’amministrazione regionale, che anzi potrà fruire di un certo lasso di tempo per sollecitare i Comuni interessati ad attuare, in concreto, l’imprescindibile principio di ‘leale collaborazione’ con la Regione per una definitiva soluzione dell’ultradecennale situazione di emergenza legata allo smaltimento dei rifiuti; nel medesimo lasso i tempo, l’amministrazione regionale ben potrà, tramite i nominandi commissari, disporre tutte le misure ritenute più appropriate per realizzare, in sostituzione dei Comuni inadempienti, gli obiettivi perseguiti dall’ordinanza impugnata; viceversa, la prevista decadenza degli organi comunali potrebbe, verosimilmente, determinare una gravissima situazione di conflitto istituzionale ed amministrativo tale da pregiudicare, comunque, il raggiungimento di quegli stessi obiettivi ragionevolmente e legittimamente perseguiti dall’ordinanza impugnata”.
Fonte Palermo Today